I climatizzatori rientrano nel Super Ecobonus 110%?

15 Novembre 2020

Sostituire i climatizzatori permette di usufruire del Super Ecobonus 110%? Trattandosi di uno degli impianti più diffusi all’interno delle abitazioni italiane, la domanda sorge spontanea. La risposta, stando alle FAQ pubblicate dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è positiva.

Ovviamente è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali, che permettono di agganciare l’intervento a quelli che sono definiti come trainanti e sfruttare di conseguenza la maxi-detrazione programmata a partire da quest’anno.

Climatizzatori e Super Ecobonus 110%: i chiarimenti del ministero


“Posso considerare come intervento trainato la sostituzione di climatizzatori su parti private?” Questa è la domanda pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo quanto dichiarato nella risposta, testualmente, “la normativa non fa esplicito riferimento ai condizionatori, né includendoli né escludendoli. Si può quindi dedurre che se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 48/2020 per la definizione di ‘impianti di riscaldamento’, la sostituzione di climatizzatori possa rientrare nel Superbonus al 110% come intervento trainato”.

Il citato decreto legislativo (48/2020) definisce impianti di riscaldamento o di climatizzazione invernale come impianti termici. Ciò viene ritrovato nella descrizione che li vede come “il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”.

Se vogliamo andare più nello specifico, sempre lo stesso testo normativo chiarisce la definizione di impianto termico, assimilandolo ad un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Climatizzatori e Super Ecobonus 110%: gli impianti termici


Quindi, dal momento che i climatizzatori rientrano nella categoria degli impianti termici, possiamo affermare che la loro sostituzione rientra negli interventi trainati previsti dal Super Ecobonus 110%. Ciò però non toglie il fatto che debbano essere rispettate alcune condizioni (basilari) perché il climatizzatore sia a tutti gli effetti considerato un impianto termico.

Stando a quanto dichiarato dall’Enea, infatti, un impianto termico per rientrare nel Super Ecobonus deve essere innanzitutto fisso (no quindi a condizionatori portatili o sistemi mobili). In secondo luogo, l’impianto dev’essere funzionante oppure riattivabile attraverso un impianto di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

Il rispetto di queste condizioni fa sì che gli interventi sull’impianto di climatizzazione vengano parificati a interventi sull’impianto termico, rendendo quindi possibile usufruire delle detrazioni previste dal bonus.

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