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climatizzazione domestica

Ecobonus 110%: una guida di base

A partire dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021 (salvo proroghe) sarà possibile usufruire del nuovo Ecobonus 110%. C’è bisogno di chiarezza sul tema, dal momento che molti media hanno veicolato il messaggio che approfittando di queste detrazioni fiscali si possa riuscire a ristrutturare casa gratis.

Molte persone allora hanno iniziato a guardarsi intorno, attratte dall’idea di poter sistemare la propria abitazione senza spese o talvolta addirittura guadagnandoci. È veramente così? La risposta sintetica è “dipende”, perché esistono dei vincoli piuttosto rigidi da rispettare.

Vediamo più nel dettaglio qual è la situazione.

Ecobonus 110%: cos’è

Questo “super Ecobonus” trova fondamento nell’art. 119 del Decreto rilancio e consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta. La normativa individua tre tipologie di interventi che possono partecipare alla concessione del bonus. Testualmente questi sono:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (il cosiddetto cappotto termico, ndr) sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Ecobonus 110%: quando si applica

Definiti gli interventi che concorrono all’ottenimento dell’Ecobonus 110%, vediamo quali sono i criteri da rispettare.

I lavori del primo e secondo punto possono essere effettuati, come si evince dal testo, dai condomini. Il terzo punto (in aggiunta al primo) è valido invece per le abitazioni unifamiliari. In condominio attualmente sono possibili anche per le seconde case, mentre nelle unità indipendenti la detrazione del 110% scatta solo se si tratta dell’abitazione principale del contribuente. Ciò significa che il richiedente deve avere la residenza nell’abitazione in questione.

Vediamo ora le soglie. Nel primo caso (cappotto termico) il tetto massimo di spesa detraibile è di 60mila euro per ogni unità immobiliare. Parlando di condomini, questo va moltiplicato per ogni appartamento. Negli altri due casi l’impianto di riscaldamento va sostituito con uno più efficiente e che adempia anche alla produzione di acqua calda e/o al raffrescamento dell’edificio. Qui il tetto massimo di detraibilità è di 40mila euro.

Il requisito principale, al quale è fondamentale prestare attenzione, è che tutti i lavori devono tassativamente apportare un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. L’eccezione è data dai casi in cui tecnicamente non sia possibile fare meglio, per cui è sufficiente il miglioramento di una classe. Il miglioramento deve essere documentato con due APE (attestazione di prestazione energetica), i quali vanno redatti uno prima dei lavori e il secondo al termine.

Ecobonus 110%: fotovoltaico e cumulabilità

Sappiamo che l’Ecobonus attuale si rivolge anche a una serie di interventi come l’installazione di pannelli fotovoltaici o la sostituzione degli infissi. Le detrazioni massime qui sono del 65% nelle unità immobiliari singole e del 75% in condominio, con restituzione fiscale in 10 anni.

Tutti questi lavori possono però rientrare nel super Ecobonus 110% nel momento in cui vengono compiuti insieme a una delle tre tipologie elencate sopra. L’Ecobonus attuale rimane quindi valido in tutti gli altri casi, compresi quelli che non possono concorrere all’ottenimento delle nuove agevolazioni previste dal decreto rilancio (edifici non residenziali, singoli appartamenti di un condominio, …).

La cessione del credito

Uno degli aspetti di maggiore interesse di questo Ecobonus 110% riguarda la cessione del credito. L’articolo 121 del Decreto rilancio prevede la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi. In questo modo il contribuente evita il rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali. Inoltre avrà l’ulteriore vantaggio di non dover anticipare i soldi per i lavori.

Secondo la normativa tutti i lavori interessati da super Ecobonus ed Ecobonus attuale, Sisma bonus, Bonus facciate e Bonus ristrutturazione possono usufruire della cessione. Per completezza d’informazione riportiamo un estratto della norma:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (ossia i 5 elencati poco sopra, ndr) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per qualunque altra informazione, non esitare a contattarci per conoscere tutti i nostri servizi di ristrutturazione e installazione di impianti residenziali che concorrono all’ottenimento del bonus, per le province di Udine e Gorizia.